Art. 14 (Accordo)
[1]Tasse supplementari
[2]Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere le seguenti tasse supplementari:
- a)tassa di deposito oltre l'orario normale di apertura degli sportelli;
- b)tassa di presentazione alla dogana, percepita dall'Amministrazione di origine; in linea di massima la riscossione e effettuata all'atto del deposito del pacco;
- c)tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione di destinazione sia per la consegna alla dogana e lo sdoganamento sia unicamente per la consegna alla dogana; salvo intesa speciale, la riscossione e' effettuata al momento del recapito del pacco al destinatario; tuttavia, trattandosi di pacchi in franchigia di tasse e di diritti, la tassa di presentazione alla dogana e riscossa dall'Amministrazione di origine a favore dell'Amministrazione di destinazione;
- d)tassa di prelevamento a domicilio del mittente; questa tassa puo' essere riscossa dall'Amministrazione di origine per i pacchi prelevati a domicilio a cura dei suoi servizi;
- e)Tassa di recapito: questa tassa puo' essere riscossa dall'Amministrazione di destinazione tutte le volte che il pacco e recapitato a domicilio; tuttavia, per i pacchi espresso, essa puo' essere riscossa solo per i recapiti a domicilio susseguenti al primo;
- f)tassa di risposta ad un avviso di mancato recapito, riscossa alle. condizioni stabilite all'articolo 29 paragrafo 2;
- g)tassa di arrivo, riscossa dall'Amministrazione di destinazione qualora cio' sia prescritto dalla sua legislazione e qualora detta Amministrazione non provveda al recapito a domicilio per ogni avviso (primo avviso o avvisi successivi) eventualmente consegnato al domicilio del destinatario, salvo per il primo avviso relativo a pacchi espresso;
- h)tassa di ri-imballaggio dovuta all'Amministrazione del primo paese sul di cui territorio un pacco ha dovuto essere ri-imballato al fine di proteggerne il contenuto; questa tassa viene ricuperata presso il destinatario o se del caso il mittente.
- i)tassa di fermo posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione all'atto della consegna, su ogni pacco indirizzato fermo posta;
- j)tassa di immagazzinaggio, su ogni pacco che non e' stato ritirato nel termini prescritti, a prescindere se questo pacco e' indirizzato fermo posta o a domicilio; questa tassa e' riscossa dall'Amministrazione che ha effettuato la consegna, a favore delle Amministrazioni nei cui servizi il pacco e' stato custodito oltre i termini consentiti;
- k)tassa di avviso di ricevimento se il mittente chiede un avviso di ricevimento in conformita' con l'articolo 28;
- l)tassa di avviso d'imbarco percepita nell'ambito delle relazioni tra i paesi le cui Amministrazioni accettano di assicurare detto servizio, se il mittente chiede che un avviso di imbarco gli sia fatto pervenire;
- m)tassa di reclamo di cui all'articolo 39, paragrafo 3:
- n)tassa di richiesta di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo;
- o)tassa per rischi di forza maggiore, riscossa dalle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi suscettibili di risultare da un caso di forza maggiore
Testo vigente dal 15 giugno 1994
