Art. 14 (Accordo)

[1]Tasse supplementari

[2]Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere le seguenti tasse supplementari:

  • a)tassa di deposito oltre l'orario normale di apertura degli sportelli;
  • b)tassa di presentazione alla dogana, percepita dall'Amministrazione di origine; in linea di massima la riscossione e effettuata all'atto del deposito del pacco;
  • c)tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione di destinazione sia per la consegna alla dogana e lo sdoganamento sia unicamente per la consegna alla dogana; salvo intesa speciale, la riscossione e' effettuata al momento del recapito del pacco al destinatario; tuttavia, trattandosi di pacchi in franchigia di tasse e di diritti, la tassa di presentazione alla dogana e riscossa dall'Amministrazione di origine a favore dell'Amministrazione di destinazione;
  • d)tassa di prelevamento a domicilio del mittente; questa tassa puo' essere riscossa dall'Amministrazione di origine per i pacchi prelevati a domicilio a cura dei suoi servizi;
  • e)Tassa di recapito: questa tassa puo' essere riscossa dall'Amministrazione di destinazione tutte le volte che il pacco e recapitato a domicilio; tuttavia, per i pacchi espresso, essa puo' essere riscossa solo per i recapiti a domicilio susseguenti al primo;
  • f)tassa di risposta ad un avviso di mancato recapito, riscossa alle. condizioni stabilite all'articolo 29 paragrafo 2;
  • g)tassa di arrivo, riscossa dall'Amministrazione di destinazione qualora cio' sia prescritto dalla sua legislazione e qualora detta Amministrazione non provveda al recapito a domicilio per ogni avviso (primo avviso o avvisi successivi) eventualmente consegnato al domicilio del destinatario, salvo per il primo avviso relativo a pacchi espresso;
  • h)tassa di ri-imballaggio dovuta all'Amministrazione del primo paese sul di cui territorio un pacco ha dovuto essere ri-imballato al fine di proteggerne il contenuto; questa tassa viene ricuperata presso il destinatario o se del caso il mittente.
  • i)tassa di fermo posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione all'atto della consegna, su ogni pacco indirizzato fermo posta;
  • j)tassa di immagazzinaggio, su ogni pacco che non e' stato ritirato nel termini prescritti, a prescindere se questo pacco e' indirizzato fermo posta o a domicilio; questa tassa e' riscossa dall'Amministrazione che ha effettuato la consegna, a favore delle Amministrazioni nei cui servizi il pacco e' stato custodito oltre i termini consentiti;
  • k)tassa di avviso di ricevimento se il mittente chiede un avviso di ricevimento in conformita' con l'articolo 28;
  • l)tassa di avviso d'imbarco percepita nell'ambito delle relazioni tra i paesi le cui Amministrazioni accettano di assicurare detto servizio, se il mittente chiede che un avviso di imbarco gli sia fatto pervenire;
  • m)tassa di reclamo di cui all'articolo 39, paragrafo 3:
  • n)tassa di richiesta di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo;
  • o)tassa per rischi di forza maggiore, riscossa dalle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi suscettibili di risultare da un caso di forza maggiore

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art14 · fonte del testo