Art. 10
[1]Francobolli postali
[2]1. Solo le Amministrazioni postali emettono i francobolli postali destinati all'affrancatura.
[3]2. I soggetti ed i motivi dei francobolli postali devono essere conformi allo spirito del preambolo della Costituzione dell'UPU ed alle decisioni adottate dagli organi dell'Unione.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
