Art. 30
[1]Modalita' di affrancatura
[2]1. L'affrancatura e' effettuata per mezzo di una qualsiasi delle seguenti modalita':
- a)francobolli stampati o incollati sugli invii e valevoli nel paese di origine
- b)marche di affrancatura postale rilasciate da distributori automatici installati dalle Amministrazioni postali;
- c)impronte di macchine affrancatrici ufficialmente adottate e che funzionano sotto il controllo immediato dell'Amministrazione postale;
- d)impronte di macchine stampanti o altri procedimenti di stampa o di bollatura qualora tali sistemi siano autorizzati dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine;
- e)menzione indicante che la totalita' dell'affrancatura e' stata pagata ad esempio "Taxe perçue (Tassa percepita)". Questa menzione deve figurare sul lato superiore destro della soprascritta e deve essere convalidata con l'impronta del timbro datario dell'ufficio di origine, oppure nel caso di invii non affrancati o insufficientemente affrancati, dell'ufficio che ha affrancato l'invio o completato l'affrancatura.
[3]2. L'affrancatura di stampe recanti l'indirizzo dello stesso destinatario ed aventi la medesima destinazione inserite in un sacco speciale e effettuata con uno dei mezzi di cui al paragrafo 1 e ed il suo importo totale figura sull'etichetta - indirizzo del sacco.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
