Art. 58 (Accordo)

[1]Pacchi a destinazione di paesi che non partecipano all'Accordo o provenienti da essi.

[2]1. Le Amministrazioni dei paesi che sono parte al presente Accordo e che mantengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di paesi non partecipanti ammettono, salvo opposizione di queste ultime, le Amministrazioni di tutti i paesi partecipanti a beneficiare di tali collegamenti.

[3]2. Per quanto riguarda il transito attraverso i servizi terrestri, marittimi ed aerei dei paesi che sono Parte dell'Intesa i pacchi a destinazione o in provenienza da un paese non partecipante sono assimilati, per quanto riguarda l'importo delle quote territoriali e marittime e delle spese di trasporto aereo, ai pacchi scambiati tra i paesi partecipanti. Idem per quanto riguarda la responsabilita', ogni qualvolta venga stabilito che il danno e' sopravvenuto nel servizio di uno dei paesi partecipanti e se l'indennita' deve essere versata in un paese partecipante sia al mittente, sia, in caso di attuazione dell'articolo 40, paragrafo 8, al destinatario.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art58 · fonte del testo