Art. 58 (Accordo)
[1]Pacchi a destinazione di paesi che non partecipano all'Accordo o provenienti da essi.
[2]1. Le Amministrazioni dei paesi che sono parte al presente Accordo e che mantengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di paesi non partecipanti ammettono, salvo opposizione di queste ultime, le Amministrazioni di tutti i paesi partecipanti a beneficiare di tali collegamenti.
[3]2. Per quanto riguarda il transito attraverso i servizi terrestri, marittimi ed aerei dei paesi che sono Parte dell'Intesa i pacchi a destinazione o in provenienza da un paese non partecipante sono assimilati, per quanto riguarda l'importo delle quote territoriali e marittime e delle spese di trasporto aereo, ai pacchi scambiati tra i paesi partecipanti. Idem per quanto riguarda la responsabilita', ogni qualvolta venga stabilito che il danno e' sopravvenuto nel servizio di uno dei paesi partecipanti e se l'indennita' deve essere versata in un paese partecipante sia al mittente, sia, in caso di attuazione dell'articolo 40, paragrafo 8, al destinatario.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
