Art. 7 (Accordo)
[1]Retribuzione. Contabilita' e pagamenti
[2]1. L'Amministrazione di origine dell'invio assegna all'Amministrazione di destinazione, sull'importo delle tasse da essa riscosse in attuazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4,e 5, un corrispettivo il cui importo e' stabilito a 0,98 DTS.
[3]2. Gli invii con assegno pagati con un vaglia di versamento-rimborso beneficiano dell'assegnazione della stessa retribuzione di quella stanziata quando il pagamento e' effettuato con un vaglia di rimborso.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
