Art. 7 (Accordo)

[1]Retribuzione. Contabilita' e pagamenti

[2]1. L'Amministrazione di origine dell'invio assegna all'Amministrazione di destinazione, sull'importo delle tasse da essa riscosse in attuazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4,e 5, un corrispettivo il cui importo e' stabilito a 0,98 DTS.

[3]2. Gli invii con assegno pagati con un vaglia di versamento-rimborso beneficiano dell'assegnazione della stessa retribuzione di quella stanziata quando il pagamento e' effettuato con un vaglia di rimborso.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art7 · fonte del testo