Art. 2 (Regolamento)

[1]Delegazioni

[2]1. Il termine "delegazione" significa la persona o l'insieme delle persone designate da un Paese membro per partecipare al Congresso. La delegazione si compone di un Capo delegazione nonche' se del caso, di un sostituto del Capo delegazione, di uno o piu' delegati e se del caso di uno o piu' funzionari addetti (ivi compresi gli esperti, i segretari ecc.)

[3]2. I Capi Delegazione, i loro sostituti, nonche' i delegati sono i rappresentanti dei Paesi membri ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 della Costituzione se sono muniti dei poteri che rispondono alle condizioni fissate all'articolo 3 del presente Regolamento.

[4]3. I funzionari addetti sono ammessi alle sedute ed hanno diritto di partecipare alle deliberazioni ma non hanno in linea di massima diritto di voto. Tuttavia essi possono essere autorizzati dal loro Capo delegazione a votare a nome del loro paese nelle sedute delle commissioni. Tali autorizzazioni devono essere consegnate per iscritto prima dell'inizio della seduta al Presidente della Commissione in questione.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art2 · fonte del testo