Art. 79
[1]pagamento delle spese di transito
[2]1. Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione di origine dei pieghi e sono pagabili, sotto riserva del paragrafo 3, alle Amministrazioni dei paesi attraversati o i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi.
[3]2. Se l'Amministrazione del paese attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi, le spese di transito corrispondenti sono pagabili all'Amministrazione di destinazione se quest'ultima si fa carico dei costi attinenti a questo transito.
[4]3. Le spese di trasporto marittimo dei pieghi in transito possono essere pagati direttamente tra le Amministrazioni postali di origine dei pieghi e le compagnie di navigazione marittima o i loro agenti, previo accordo dell'Amministrazione postale del porto d'imbarco interessato.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
