Art. 1
[1]CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE
[2]I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei paesi-membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 3 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3 di detta Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale ed alle disposizioni relative al servizio postale.
[3]Articolo primo
[4]Liberta' di transito
[5]1. La liberta' di transito il cui principio e enunciato all'articolo primo della costituzione comporta l'obbligo per ciascuna Amministrazione postale, di inoltrare sempre per le vie piu' rapide da essa utilizzate per le sue spedizioni, i plichi chiusi e gli invii postali aperti consegnati da un'altra Amministrazione. Questo obbligo si applica anche alle corrispondenze via aerea a prescindere dal fatto che le Amministrazioni postali intermedie prendano parte o meno al loro successivo inoltro.
[6]2. I paesi membri che non partecipano allo scambio di lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno facolta' di non autorizzare il transito di tali invii aperti attraverso il loro territorio. Lo stesso dicasi per gli invii di cui all'articolo 41, paragrafo 9.
[7]3. I Paesi membri che non provvedono al servizio di lettere con valore dichiarato o che non accettano la responsabilita' di valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei sono tuttavia tenuti ad inoltrare per le vie piu' rapide i plichi chiusi consegnati loro da altre Amministrazioni, ma la loro responsabilita' e' limitata a quella prevista per gli invii raccomandati.
[8]4. La liberta' di transito dei colli postali da inoltrare per via terrestre o marittima e limitata al territorio dei paesi che partecipano a tale servizio.
[9]5. La liberta' di transito dei colli-via aerea e garantita in tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi-membri che non sono Parti all'Intesa concernente i colli postali non possono essere obbligati a partecipare all'inoltro via terra di colli via aerea.
[10]6. I paesi membri che sono parte all'Intesa relativa ai colli postali ma che non provvedono al servizio di colli postali con valore dichiarato o non accettano la responsabilita' di valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei sono tuttavia tenuti ad inoltrare per le vie piu' rapide i plichi chiusi consegnati loro da altre Amministrazioni, ma la loro responsabilita' e limitata a quella prevista per colli dello stesso peso senza valore dichiarato.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
