Art. 7 (Accordo Assegni)
[1]Emissione di assegni all'ordine
[2]1. I pagamenti internazionali effettuati mediante addebito dei conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di assegni all'ordine.
[3]2. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 ai applicano agli assegni all'ordine.
[4]3. L'Amministrazione di origine determina la tassa che essa riscuote dal traente di un assegno all'ordine.
[5]4. Gli assegni all'ordine possono essere trasmessi a mezzo telecomunicazioni, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio postale incaricato del pagamento, se le Amministrazioni convengono di utilizzare tale mezzo di trasmissione.
[6]5. Gli articoli 3 dell'Accordo e RE402 del Regolamento di esecuzione relativo ai vaglia postali pi applicano agli assegni telegrafici all'ordine.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
