Art. 7 (Accordo Assegni)

[1]Emissione di assegni all'ordine

[2]1. I pagamenti internazionali effettuati mediante addebito dei conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di assegni all'ordine.

[3]2. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 ai applicano agli assegni all'ordine.

[4]3. L'Amministrazione di origine determina la tassa che essa riscuote dal traente di un assegno all'ordine.

[5]4. Gli assegni all'ordine possono essere trasmessi a mezzo telecomunicazioni, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio postale incaricato del pagamento, se le Amministrazioni convengono di utilizzare tale mezzo di trasmissione.

[6]5. Gli articoli 3 dell'Accordo e RE402 del Regolamento di esecuzione relativo ai vaglia postali pi applicano agli assegni telegrafici all'ordine.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art7 · fonte del testo