Art. xix
[1]Articolo XIX
[2]Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan
[3]In deroga all'articolo 72, paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan e' autorizzata provvisoriamente, in ragione di particolari difficolta' che essa riscontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei pieghi chiusi e della corrispondenza postale allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra essa e tra le Amministrazioni postali interessate.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
