Art. xix

[1]Articolo XIX

[2]Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan

[3]In deroga all'articolo 72, paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan e' autorizzata provvisoriamente, in ragione di particolari difficolta' che essa riscontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei pieghi chiusi e della corrispondenza postale allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra essa e tra le Amministrazioni postali interessate.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-artxix · fonte del testo