Art. 4 (Accordo)

[1]Funzione dell'ufficio di destinazione degli invii

[2]1. Fatte salve le riserve previste al Regolamento di esecuzione, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo relativo al vaglia postali.

[3]2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio tramite la via piu' rapida (via aerea o via di superficie) all'Ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricato di metterli in conto.

[4]3. Inoltre, per i postagiro o i versamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, l'Amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse:

  • a)una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo;
  • b)se del caso, la tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione;
  • c)la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale aperto nel paese di origine dell'invio.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art4 · fonte del testo