Art. 46 (Accordo)
[1]Eventuale recupero dell'indennita' sul mittente o sul destinatario.
[2]1. Se dopo il pagamento dell'indennita', un pacco o una parte di esso, in un primo tempo- considerato come smarrito, viene ritrovato, il mittente o il destinatario a seconda dei casi e' informato che puo' ritirarlo entro un periodo di tre mesi, rimborsando l'importo dell'indennita' ricevuta. Se entro questo periodo il mittente o se del caso, il destinatario non reclama il pacco, la stessa informazione e' comunicata all'altro interessato.
[3]2. Se il mittente o il destinatario prendono in consegna il pacco o la parte ritrovata di questo pacco mediante rimborso dell'importo dell'indennita', l'importo e restituito all'Amministrazione o, se del caso, alle Amministrazioni che hanno subito il danno entro un anno a decorrere dalla data del rimborso.
[4]3. Se il mittente o il destinatario rinunciano a ritirare il pacco, questo diviene di proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
[5]4. Se la prova della consegna e fornita dopo il termine di tre mesi previsto all'articolo 44, paragrafo 4, l'indennita' versata rimane a carico dell'Amministrazione intermedia o di destinazione qualora la somma pagata non possa per una ragione qualsiasi essere ricuperata presso il mittente.
[6]5. In caso di ulteriore ritrovamento di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto e' riconosciuto come essendo di valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata il mittente o in caso di attuazione dell'articolo 40, paragrafo 8, il destinatario devono rimborsare l'importo di questa indennita' dietro consegna del pacco con valore dichiarato, fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore di cui all'articolo 24 paragrafo 2.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
