[1]Diritti doganali ed altri diritti

[2]Le Amministrazioni postali sono autorizzate a percepire dai mittenti o destinatari degli invii a seconda dei casi, i diritti doganali ed ogni altro eventuale diritto.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art44 · fonte del testo