Art. 69
[1]Ricupero eventuale dell'indennita' presso il mittente o il destinatario
[2]1. Se, successivamente al pagamento dell'indennita', un invio raccomandato o una lettera con valore dichiarato, oppure una parte di questo invio o lettera precedentemente considerati come smarriti sono ritrovati, il mittente, o, in attuazione dell'articolo 57, paragrafi 5 e 6 e dell'articolo 59, paragrafo 7, il destinatario, vengono informati che l'invio e' custodito a loro disposizione per un periodo di tre mesi, contro restituzione dell'importo dell'indennita' ricevuta. Viene loro chiesto, al contempo a chi l'invio debba essere recapitato. In caso di rifiuto o di non risposta nei termini prescritti, la stessa richiesta viene rivolta al destinatario o al mittente a seconda dei casi.
[3]2. Se il mittente o il destinatario ritirano l'oggetto mediante rimborso dell'importo dell'indennita', tale importo viene restituito all'Amministrazione o, se del caso alle Amministrazioni che hanno sopportato il danno entro il termine di un anno a decorrere dalla data del rimborso.
[4]3. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso dell'oggetto, quest'ultimo diventa di proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
[5]1. Le spese di transito previste all'articolo 71, paragrafo 1, sono calcolate secondo le tariffe indicate nella tabella in appresso.
[6]Parte di provvedimento in formato grafico
[7]2. Le distanze che valgono a determinare le spese di transito in base alla tabella del paragrafo 1 sono ricavate dalla lista delle distanze chilometriche attinenti di percorsi territoriali dei plichi in transito, di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettera c) numero 1, del Regolamento per quanto concerne i percorsi territoriali.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
