[1]Rimborso dell'indennita' all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento.

[2]1. L'Amministrazione responsabile o per conto della,quale viene effettuato il pagamento in conformita' con l'articolo 66 e' tenuta a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento e che e' denominata Assicurazione pagatrice, l'importo dell'indennita' corrisposta all'avente diritto secondo i limiti stabiliti all'articolo 57 paragrafo 3; questo versamento deve aver luogo entro un termine di quattro mesi dall'invio della notificazione del pagamento.

[3]2. Se l'onere dell'indennita' deve essere sopportato da piu' Amministrazioni in conformita' con gli articoli 63 e 64, l'intera indennita' dovuta deve essere corrisposta all'Amministrazione pagante, nel termine indicato al paragrafo 1, dalla prima Amministrazione che, avendo debitamente ricevuto l'invio reclamato, non puo' stabilirne l'inoltro regolare al servizio corrispondente. Spetta a questa Amministrazione ricuperare dalle altre Amministrazioni responsabili la quota parte eventualmente dovuta da ciascuno di esse per il risarcimento all'avente diritto.

[4]3. Le Amministrazioni di origine e di destinazione possono accordarsi per lasciare in toto l'onere del danno all'Amministrazione che deve effettuare il pagamento all'avente diritto.

[5]4. il rimborso all'Amministrazione creditrice e' effettuato secondo le norme di pagamento di cui all'articolo 13.

[6]5. Se la responsabilita' e stata riconosciuta, come pure nel caso previsto all'articolo 66, paragrafo 4, l'importo dell'indennita' puo' ugualmente essere ricuperato d'ufficio dall'Amministrazione responsabile per mezzo di un qualsiasi conto, sia direttamente, sia per il tramite un'Amministrazione che scambia regolarmente conti con l'Amministrazione responsabile.

[7]6. Immediatamente dopo aver pagato l'indennita', l'Amministrazione pagatrice deve comunicare all'Amministrazione responsabile la data e l'importo del pagamento effettuato. Se, un anno dopo la data di spedizione dell'autorizzazione di pagamento dell'indennita', l'Amministrazione pagatrice non ha comunicato la data e l'importo del pagamento o non ha addebitato il conto dell'Amministrazione responsabile, l'autorizzazione e' considerata senza effetto e l'Amministrazione che l'ha ricevuta non ha piu' il diritto di reclamare il rimborso dell'indennita' eventualmente pagata.

[8]7. L'Amministrazione la cui responsabilita' sia stata regolarmente accertata, e che ha in un primo tempo rifiutato il pagamento dell'indennita', deve sopportare tutte le spese accessorie risultanti dal ritardo non giustificato arrecato al pagamento.

[9]8. Le Amministrazioni possono accordarsi per liquidare periodicamente le indennita' pagate ai mittenti e per le quali hanno dato il benestare.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art68 · fonte del testo