Art. 29 (Accordo)

[1]Mancato recapito al destinatario

[2]1. Dopo il ricevimento dell'avviso di mancato recapito di cui all'articolo 23, paragrafo 2, capoversi a) e b), spetta al mittente o alla persona in esso menzionata di impartire istruzioni che possono essere unicamente quelle autorizzate dal predetto articolo, paragrafo 2, capoversi c) a g) e inoltre una delle seguenti:

  • a)avvisare nuovamente il destinatario;
  • b)rettificare o completare l'indirizzo;
  • c)se si tratta di un pacco contrassegno:

[3]1 - consegnarlo ad una persona diversa dal destinatario contro rimborso dell'importo indicato

[4]2 - consegnarlo al destinatario originario o ad altro destinatario senza rimborso o contro rimborso di un importo inferiore all'importo originario.

  • d)consegnare il pacco in franchigia di tasse e di diritti sia al destinatario originario sia ad un altro destinatario.

[5]2. L'invio delle istruzioni di cui al paragrafo 1 puo' essere soggetto all'imposizione, sia nei confronti del mittente, sia di una terza persona, della tassa di cui all'articolo 14, lettera f); se l'avviso concerne piu' pacchi depositati contemporaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente con l'indirizzo dello stesso destinatario, questa tassa e riscossa una sola volta. In caso di trasmissione per via telegrafica o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione, viene aggiunta la tassa corrispondente.

[6]3. L'Amministrazione di destinazione, fino a quando non ha ricevuto istruzioni da parte del mittente o da terze persone, e autorizzata sia a consegnare il pacco al destinatario originariamente designato, sia, se del caso, ad un altro destinatario ulteriormente designato, oppure a rispedire il pacco ad un nuovo indirizzo. Ricevute le nuove istruzioni, esse solo sono valevoli ed esecutorie.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art29 · fonte del testo