[1]eventuale dell'indennita' sul mittente o sul destinatario

[2]1. Se, dopo il pagamento dell'indennita', un invio raccomandato, un pacco, o un invio con valore dichiarato o una parte del contenuto precedentemente considerato come perduto viene ritrovato, il mittente, o secondo il caso, il destinatario e' avvisato che l'invio viene tenuto a sua disposizione per un periodo di tre mesi, contro restituzione dell'importo dell'indennita' pagata. Contestualmente gli viene chiesto a chi recapitare l'invio. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini fissati, la stessa procedura viene applicata nei confronti del destinatario o, secondo il caso, del mittente, con gli stessi termini per la risposta. 2. Se il mittente e il destinatario rinunciano a ritirare l'invio o non rispondono entro i termini fissati al punto 1, questo diviene proprieta' dell'amministrazione o, eventualmente, delle amministrazioni che hanno subito il danno. 3. In caso di successivo ritrovamento di un invio con valore dichiarato, il cui contenuto venga riconosciuto di valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata, il mittente o il destinatario, secondo il caso, deve restituire l'importo di tale indennita' contro consegna dell'invio, senza pregiudizio delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art25 · fonte del testo