Art. 40
[1]Invii non recapitabili. Rinvio al paese di origine o al mittente
[2]1. Sono considerati come invii non recapitabili quelli che non hanno potuto essere consegnati ai destinatari per una causa qualunque.
[3]2. Gli invii non recapitabili devono essere rinviati immediatamente al paese di origine.
[4]3. Il termine di consegna degli invii trattenuti in custodia a disposizione dei destinatari o indirizzati fermo posta e' fissato dalla regolamentazione dell'Amministrazione destinataria. Tuttavia questo termine non puo' di regola, superare un mese, salvo in casi particolari in cui l'Amministrazione di destinazione ritenga necessario prolungarlo fino ad un massimo di due mesi. Il rinvio al paese di origine deve aver luogo in un termine piu' breve qualora il mittente lo abbia domandato con una annotazione apposta sulla soprascritta in una lingua nota nel paese destinatario.
[5]4. Gli invii soggetti all'ordinamento interno non recapitabili sono rispediti all'estero, in vista di una loro restituzione ai mittenti ma solo se soddisfano alle condizioni previste per il nuovo trasporto.
[6]5. Le cartoline postali sulle quali non figura l'indirizzo del mittente non sono rinviate. Tuttavia, le caroline postali raccomandate devono sempre essere rinviate.
[7]6. Il rinvio all'origine delle stampe non recapitabili non e obbligatorio salvo se il mittente ne abbia chiesto la restituzione mediante un'annotazione apposta sull'invio in una lingua nota nel paese destinatario. Tuttavia le Amministrazioni fanno ogni sforzo per la restituzione al mittente o lo informano come di convenienza qualora siano stati ripetutamente esperiti infruttuosi tentativi in gran numero di recapiti o d'invii. Le stampe raccomandate ed i libri devono sempre essere rinviati.
[8]7. Se la via terra non e' piu' utilizzata dal paese che fa il rinvio, tale Paese ha l'obbligo di trasmettere gli invii non recapitabili mediante la via piu' adeguata che esso utilizza.
[9]8. Le lettere via aerea, le cartoline postali via aerea e gli invii prioritari da rinviare all'origine, lo sono mediante la via piu' rapida (aerea o di superficie).
[10]9. Le corrispondenze aeree non recapitabili, diverse dalle lettere aeree e dalle cartoline postali via aerea sono rinviate all'origine mediante i mezzi di trasporto normalmente utilizzati dalle corrispondenze non soprattassate (superficie S.A.L. compreso) salvo:
- a)in caso di interruzione di questi mezzi di trasporto:
- b)se l'Amministrazione destinataria ha scelto in maniera sistematica la via aerea per il rinvio di queste corrispondenze.
[11]10. Per il rinvio delle corrispondenze all'origine per via aerea o prioritaria a richiesta del mittente, e' applicabile per analogia l'articolo 39, paragrafi 3 e 4.
[12]11. Gli invii di corrispondenza postale non recapitabili rinviati al paese di origine sono consegnati ai mittenti alle condizioni stabilite all'articolo 39, paragrafo 9. Questi invii non danno luogo alla riscossione di nessun supplemento d'imposta, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rinvio nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire questa stessa tassa per gli invii di corrispondenza postale del regime internazionale loro rinviati.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
