eventuale dell'indennita' presso il mittente o il destinatario 1. Se, successivamente al pagamento dell'indennita', un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato, oppure una parte del contenuto precedentemente considerati smarriti sono ritrovati, il mittente, o, a seconda dei casi, il destinatario viene informato che l'invio e' custodito a sua disposizione per un periodo di tre mesi, dietro rimborso dell'importo dell'indennita' pagata. Gli viene domandato, contestualmente, a chi l'invio debba essere recapitato. In caso di rifiuto o di non-risposta nel termine stabilito, la stessa domanda e' indirizzata al destinatario o al mittente, a seconda dei casi. 2. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso dell'oggetto, quest'ultimo diventa di proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno. 3. In caso venga successivamente accertato che un invio con valore dichiarato ha un contenuto di valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata, il mittente deve rimborsare l'importo di tale indennita' contro restituzione dell'invio, fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art38 · fonte del testo