Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.
- Art. 1 — Area di applicazione e durata
- Art. 2 — Applicazione del contratto
- Art. 3 — Personale degli ordini, collegi professionali, relative federazioni e delle casse conguaglio prezzi
- Art. 4 — Incentivazione della mobilità
- Art. 5 — Contrattazione decentrata
- Art. 6 — Organizzazione del lavoro
- Art. 7 — Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro
- Art. 8 — Turni di lavoro
- Art. 9 — Prestazioni di lavoro straordinario
- Art. 10 — Formazione e aggiornamento professionale
- Art. 11 — Produttività
- Art. 12 — Fondo di incentivazione
- Art. 13 — Compensi incentivanti la produttività
- Art. 14 — Progetti finalizzati
- Art. 15 — Progetti-pilota
- Art. 16 — Diritto di informazione
- Art. 17 — Stipendio
- Art. 18 — Retribuzione individuale di anzianità
- Art. 19 — Compensi per lavoro straordinario
- Art. 20 — Passaggi di qualifica
- Art. 21 — Personale appartenente all'ex categoria direttiva
- Art. 22 — Concorsi interni
- Art. 23 — Indennità
- Art. 24 — (Permessi retribuiti) 1. Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni: per lutto di famiglia: fino a cinque giorni; per nascita di figli: fino a tre giorni
- Art. 25 — Sussidi - Borse di studio
- Art. 26 — (Patronato sindacale) 1. I dipendenti in servizio ed in quiescenza per l'espletamento di pratiche inerenti le prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti, dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro
- Art. 27 — Dotazioni organiche
- Art. 28 — Modalità di assunzione
- Art. 29 — Trattamento di missione
- Art. 30 — Visite mediche di controllo
- Art. 31 — Libretto sanitario
- Art. 32 — Personale addetto a servizi soggetti a riforma
- Art. 33 — Pari opportunità in favore delle lavoratrici
- Art. 34 — Bilinguismo
- Art. 35 — Conglobamento delle quote dell'indennità integrativa speciale
- Art. 36 — Personale medico
- Art. 37 — Verifica
- Art. 38 — (Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976) 1. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria
- Art. 39 — Copertura finanziaria
- Art. 40 — Entrata in vigore