Art. 8 — Turni di lavoro
Per le esigenze di funzionalita' degli enti riconducibili alla copertura dell'orario di servizio possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. I turni, eccettuati quelli festivi per le attivita' necessitate non a ciclo continuo - che comportino in ogni caso il riposo compensativo - sono caratterizzati dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalita' del personale in base al comma 12, dell'articolo precedente. L'istituzione dei turni puo' essere consentita ai soli fini di realizzare l'estensione della fruibilita' dei servizi aperti al pubblico o un migliore sfruttamento di impianti, di garantire servizi di guardiania, trasporto, manutenzione, custodia e centralino o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessita' oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attivita' di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenze fisse previste da norme di legge o regolamentari. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. Il numero dei turni pomeridiani non potra' superare nel mese la meta' delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attivita' a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, la adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
