Art. 1 — Area di applicazione e durata
Il presente decreto si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma - salvo che per essi non sia individuato comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 - e al personale degli enti per i quali non si sia ancora proceduto all'attuazione dei relativi provvedimenti di riordino. I benefici economici del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale degli enti pubblici soppressi, confluito in altre amministrazioni, al quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora provvisoriamente attribuito il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, salva la rideterminazione dei trattamenti spettanti a seguito di inquadramento nelle amministrazioni di destinazione. Il presente decreto si riferisce al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987. Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali. Per la parte non modificata, rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, al decreto del presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
