Art. 2 — Applicazione del contratto
La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto e' assicurata dal Dipartimento per la funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nello svolgimento dei suddetti compiti, il Dipartimento per la funzione pubblica fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
