[1]I valori stipendiali di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, sono cosi' stabiliti, a regime:

[2]Livello I......................... 3.800.000 Livello II......................... 4.400.000 Livello III........................ 4.900.000 Livello IV......................... 5.500.000 Livello V......................... 6.300.000 Livello VI......................... 7.150.000 Livello VII........................ 8.500.000 Livello VIII....................... 10.400.000 Livello IX........................ 12.300.000 Livello X......................... 13.000.000 Il trattamento economico degli appartenenti alla decima qualifica funzionale e' cosi' articolato:

[3](migliaia di lire)

[4]Anni

[5]Stipendio base

[6]Maggiorazioni

[7]Totale Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente e' pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42%. Per il 1986, va corrisposto il 30% del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma 3. Al personale della X qualifica funzionale con incarico di coordinamento compete l'indennita' pari al 5% dello stipendio. Per il personale che ricopre l'incarico di coordinatore generale detta indennita' e' del 10%. Detti emolumenti non rivestono carattere stipendiale. Gli aumenti derivanti dall'applicazione della nuova tabella sono cosi' ripartiti:

[8]========================================================== Qualifica | e livello | Dall'1-1-1986 | Dall'1-1-1987 | Dall'1-1-1988 ========================================================== I | 150.000 | 325.000 | 500.000 II | 240.000 | 520.000 | 800.000 III | 330.000 | 715.000 | 1.100.000 IV | 330.000 | 715.000 | 1.100.000 V | 450.000 | 975.000 | 1.500.000 VI | 495.000 | 1.072.500 | 1.650.000 VII | 630.000 | 1.365.000 | 2.100.000 VIII | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 IX | 1.098.000 | 2.379.000 | 3.660.000 Gli aumenti relativi alla X qualifica funzionale vengono ripartiti applicando le percentuali 30%, 35% e 35% rispettivamente per il 1986, 1987 e 1988.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267~art17 · fonte del testo