Art. 10 — Formazione e aggiornamento professionale
La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacita' lavorative a quello organizzativo e tecnologico. In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovra' procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti: ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro; a consentire il piu' rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilita' nello svolgimento delle attivita' di servizio; a favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticita' nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la piu' ampia mobilita' del personale. In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorita' agli interventi formativi di quelle professionalita' che assumono valore portante per la realizzabilita' dei progetti medesimi. Un ruolo specifico assumera' infine l'attivita' di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalita' in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica. Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti secondo le loro dimensioni e possibilita' organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario. L'attivita' di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, puo' essere affidata a personale dell'ente e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali. L'attivita' formativa puo' svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione. Per il personale delle qualifiche funzionali piu' elevate sara' prevista altresi' la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attivita' scientifiche anche presso universita' italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attivita' dell'ente di appartenenza.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
