Art. 25 — Sussidi - Borse di studio
L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato n. 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e' fissato in L. 700.000. L'importo del sussidio puo' essere elevato fino L. 2.000.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravita'. Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 500.000 e L. 750.000.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
