Art. 27 — Dotazioni organiche
La concreta e piena attuazione dell'ordinamento per qualifiche e profili professionali, comportera' per gli enti la necessita' di adattare le proprie dotazioni organiche al nuovo sistema ordinamentale. Nella definizione delle dotazioni organiche gli enti terranno altresi' conto di programmi di efficienza-efficacia e dei fenomeni di turnover. Conseguentemente, in rapporto alle specifiche, effettive esigenze, ciascun ente, in conformita' degli articoli 2, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, dovra' definire le proprie consistenze di organico e dare corso tempestivamente alle procedure di assunzione per la copertura dei posti vacanti, programmando le assunzioni stesse entro il termine di due anni. In questa stessa sede una parte dei posti di organico potra' essere riservata per il part-time, nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, che gia lo prevede, anche in attesa delle emanande disposizioni legislative richiamate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. In particolare dovra' essere previsto il rinvio alla contrattazione decentrata a livello nazionale per l'individuazione dei profili professionali compatibili con il regime a tempo parziale.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
