Art. 15 — Progetti-pilota
Nell'ambito di una prima fase di sperimentazione, programmata in funzione della perfettibilita' dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi degli enti, saranno predisposti, nei limiti e con le modalita' previste dal 1° comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita'. Sulla base del programma operativo appositamente predisposto ai sensi della disposizione richiamata nel precedente comma, il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali ed i sindacati di comparto, tenuto conto delle necessita' manifestate dai singoli enti, provvedera' a classificare e selezionare per settori omogenei le esigenze piu' urgenti e generalizzate di recupero della produttivita', individuando gli specifici progetti-pilota e le relative fasi di attuazione e verifica. Il Dipartimento per la funzione pubblica, sentiti i sindacati di comparto e gli enti tra cui sono emerse le surrichiamate esigenze di recupero della produttivita' e che abbiano dichiarato la loro disponibilita' alla realizzazione dei progetti, provvedera' ad assegnare la realizzazione dei singoli progetti-pilota. Le risultanze delle sperimentazioni effettuate saranno portate a conoscenza di tutti gli enti del comparto attraverso il Dipartimento per la funzione pubblica, al fine della loro utilizzazione per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttivita' e per l'eventuale realizzazione di piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
