Art. 20 — Passaggi di qualifica
A decorrere dal 1 gennaio 1987, in caso di passaggio di qualifica, e' attribuito il livello retributivo della qualifica conseguita, con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianita'. Rimane ferma l'applicazione delle norme sui passaggi di qualifica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei trattamenti di cui allo stesso decreto nei seguenti casi:
- a)passaggi di qualifica conseguenti all'inquadramento funzionale in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935;
- b)passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli articoli 8, 16 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonche' i passaggi di qualifica di cui agli articoli 5 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
- c)passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli articoli 21 e 22 del presente decreto.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
