A decorrere dal 1 gennaio 1987, in caso di passaggio di qualifica, e' attribuito il livello retributivo della qualifica conseguita, con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianita'. Rimane ferma l'applicazione delle norme sui passaggi di qualifica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei trattamenti di cui allo stesso decreto nei seguenti casi:

  • a)passaggi di qualifica conseguenti all'inquadramento funzionale in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935;
  • b)passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli articoli 8, 16 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonche' i passaggi di qualifica di cui agli articoli 5 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
  • c)passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli articoli 21 e 22 del presente decreto.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267~art20 · fonte del testo