All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 195 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, e in lire 205 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita' provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attivita' svolte dagli enti stessi.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267~art39 · fonte del testo