Art. 39 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 195 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, e in lire 205 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita' provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attivita' svolte dagli enti stessi.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
