Le procedure previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 per l'emissione dei duplicati dei ruoli individuali di iscrizione di pensione od assegni similari concessi a qualsiasi titolo con le normali disposizioni vigenti in materia, sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonche' per l'ordinazione dei pagamenti relativi, sono consentite anche a favore degli assegnatari trasferitisi dai territori ei confine sottoposti ad altre sovranita', nel rimanente territorio italiano, allorquando non sia possibile ottenere l'invio delle copie autentiche dei ruoli d'iscrizione, gia' in carico agli Uffici provinciali del tesoro che avevano giurisdizione sui territori stessi. Per le partite di pensione iscritte negli Uffici provinciali del tesoro indicati al comma precedente, ma originariamente liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume ovvero dell'autorita' jugoslava, si osservano le prescrizioni indicate agli articoli 9, 10, 11 e 12.

Testo vigente dal 24 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769~art8 · fonte del testo