Nel caso di pagamento degli arretrati effettuato con la procedura indicata al secondo comma dell'art. 2, il pagamento stesso deve essere sottoposto alla ritenuta precauzionale di un quinto, da restare accantonato fino a diversa, disposizione del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro). Per arretrati, s'intendono tutte le quote maturate alla data in cui perviene all'ufficio destinatario l'istanza prevista dall'art. 3.
Testo vigente dal 24 giugno 1948
