Le pensioni liquidate originariamente dalle autorita' jugoslave ed intestate ad assegnatari gia' pertinenti ai territori che costituirono le province di Cattaro e Spalato o che furono aggregati alle circoscrizioni territoriali delle province di Zara e Fiume, il cui pagamento fu assunto dallo Stato italiano in base alle "Istruzioni per la disciplina delle spese fisse nei territori dalmati occupati, approvate e rese esecutive con decreto 10 agosto 1942 del Governatore della Dalmazia", possono continuare a corrispondersi agli intestatari trasferitisi nel rimanente territorio italiano, mediante l'apertura di partite provvisorie, con l'osservanza delle modalita' indicate agli articoli 9 e 10. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 dicembre 1950, n. 1097
1La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
L. 8 aprile 1952, n. 212
2La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, e' prorogato fino al 30 giugno 1953". Ha inoltre disposto (con l'art. 34) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1951.
Testo vigente dal 13 aprile 1952
