Per le partite di pensioni o di assegni similari a carico del bilancio dello Stato, liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume dagli organi locali competenti secondo i cessati ordinamenti, che non siano state reiscritte e liquidate dalle Amministrazioni centrali ed i cui titolari si trasferiscano dai territori nazionali di confine sottoposti ad altre sovranita' in altre province della Repubblica senza che sia possibile ottenere la restituzione dei rispettivi ruoli di iscrizione e dei documenti di liquidazione, e' consentita l'apertura di partite provvisorie presso gli Uffici provinciali del tesoro della cui giurisdizione gli intestatari si sono trasferiti, in base ad apposita istanza in carta libera a firma autenticata, corredata dal certificato di iscrizione (libretto), dal certificato anagrafico di cui al regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1477 e da quello di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704. Sulla domanda dovranno essere specificati:
- a)cognome, nome, paternita' e data di nascita del pensionato;
- b)qualifica originaria di servizio e Amministrazione che liquido' la pensione;
- c)numero del certificato di Iscrizione (libretto);
- d)provincia e comune di provenienza;
- e)data dell'ultima rata riscossa e ufficio che la pago';
- f)ammontare netto mensile dell'ultima rata riscossa, ripartito, possibilmente, nei suoi componenti;
- g)eventuali ritenute mensili per alimenti, fitti, cessioni o per qualsiasi altro motivo gravanti sulla pensione ed importo residuo del debito dopo l'ultima riscossione;
- h)ove si tratti di vedove ed orfani, il cognome e la qualifica del dante causa, nonche' la data di nascita di ciascun orfano compartecipe. In tali domande oltre a quanto e' richiesto al secondo comma dell'art. 3, sara' dichiarato sotto la responsabilita' del sottoscrittore che sussistono le condizioni alle quali e' subordinato il godimento della pensione e degli accessori. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 dicembre 1950, n. 1097
1La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
Testo vigente dal 18 gennaio 1951
