Nei casi previsti dall'art. 9, l'Ufficio provinciale del tesoro trattiene nei propri atti le istanze ed i certificati di iscrizione (libretti) rilasciando agli assegnatari una attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito, corredata da un foglio a casellario, analogo a quello per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sara' apposto il timbro a calendario. L'Ufficio provinciale del tesoro trasmette indi alla Corte dei conti copie autentiche dei ruoli per le partite provvisorie accese ai fini del riscontro dei relativi titoli pagati. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 dicembre 1950, n. 1097
1La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
Testo vigente dal 18 gennaio 1951
