Qualora l'assegnatario trovantesi nelle condizioni di cui all'art. 2, non sia in grado di esibire il proprio certificato di iscrizione (libretto) il pagamento della pensione sara' iniziato soltanto allorquando abbia ottenuto il duplicato del certificato stesso. Pero', in tal caso, il pagamento degli arretrati resta accantonato, per tutte le quote interamente maturate alla data in cui perviene all'Ufficio provinciale del tesoro la domanda prevista dall'art. 3, in attesa della decisione che adottera', al riguardo, il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su motivata richiesta dell'Ufficio provinciale del tesoro competente, corredata dai documenti esibiti dalla parte.

Testo vigente dal 24 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769~art5 · fonte del testo