Tutti i provvedimenti legislativi che abbiano arrecato variazioni di carattere generale a pensioni ed altri assegni similari, concessi a qualsiasi titolo sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo, sono applicabili alle partite della specie gia' iscritte per il pagamento presso uno degli Uffici del tesoro dell'Africa orientale italiana, ovvero della Libia. L'Applicazione del provvedimenti legislativi di cui al comma che precede, avverra' con la decorrenza normale indicata, negli stessi, ovvero, per i provvedimenti in cui erano previste decorrenze diverse secondo i differenti territori dello Stato ove venivano estesi, colla decorrenza dalla quale ebbero efficacia nella provincia di Roma, ed, in ogni caso, osservate le altre condizioni con tenute nei provvedimenti medesimi. Il presente articolo e' altresi' applicabile alle pensioni od altri assegni similari della specie di quelli indicati al primo comma, gia' iscritti per il pagamento presso l'Ufficio del tesoro del cessato Governativo dell'Egeo.
Testo vigente dal 24 giugno 1948
