Al pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 a favore di assegnatari che conservino la loro residenza nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, potra' essere temporaneamente provveduto con le modalita' che verranno stabilite con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per l'Africa italiana.
Testo vigente dal 24 giugno 1948
