Le concessioni provvisorie di pensioni consentite dalla legge 4 agosto 1942, n. 969, e dal regio decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564, debbono considerarsi revocate man mano che le singole partite siano sostituite dai duplicati dei normali ruoli d'iscrizione di cui all'art. 2, previo conguaglio tra le somme dovute e quelle pagate, tenuto conto anche di tutte le ritenute di carattere straordinario eventualmente gravanti su ogni singola partita. In luogo della sostituzione indicata nel comma che precede e' peraltro consentito che con ruolo di variazione sia sistemata la partita provvisoria vigente per adeguarla alle disposizioni contenute nel presente decreto e che siano ad essa applicabili. L'omissione dei ruoli duplicati ovvero dei ruoli di variazione nei casi indicati nel presente articolo, deve essere richiesta alle Amministrazioni centrali competenti dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le partite provvisorie concesse in base alla legge 4 agosto 1942, n. 969, ed al regio decreto-legge 27 maggio 1943 n. 564

Testo vigente dal 24 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769~art7 · fonte del testo