Ai fini della ripresa dei pagamenti nei casi contemplati dall'art. 2, ogni intestatario e' tenuto a rimettere all'Ufficio provinciale dei tesoro presso il quale desidera ottenere l'assegnazione del duplicato del proprio ruolo d'iscrizione, una domanda in carta libera, a firma autenticata, corredata dal certificato di iscrizione (libretto), nella quale attestera': fino a quale data riscosse la pensione o l'assegno e presso quale Tesoreria od altro ufficio a cio' delegato; se sulla pensione gravano ritenute a carattere straordinario, per quale importo mensile e fino alla concorrenza di quale somma residua; se dalla data di cessazione dei normali pagamenti della pensione ed assegno in poi ebbe a percepire dalle autorita' d'occupazione o da altri enti o persone somme a titolo di anticipazione o di acconto di pensione, o di soccorsi, indicando i periodi relativi a tali riscossioni e l'ammontare delle somme percette. Ogni assegnatario, nella domanda indicata nel comma precedente, dichiarera' sotto la sua personale responsabilita': se ebbe o meno a rilasciare delega o procura per la riscossione della pensione od assegno; che conserva la cittadinanza italiana; che non esiste, per la propria partita, altro certificato di iscrizione (libretto) all'infuori di quello esibito; che le indicazioni fornite corrispondono ad esattezza; che conosce le sanzioni previste dall'art. 16 del presente decreto a carico di coloro che rilasciassero false attestazioni o presentassero false od alterate documentazioni; e che, infine, si impegna a risarcire l'erario degli eventuali indebiti pagamenti che potessero essere disposti a suo favore. L'Ufficio provinciale del tesoro rilascia al pensionato ricevuta della domanda e del certificato di iscrizione (libretto) che trattiene e richiede quindi alla Amministrazione centrale competente l'emissione del duplicato del ruolo di iscrizione del certificato di iscrizione. La consegna del duplicato del certificato di iscrizione (libretto) al pensionato dovra' avvenire, a cura dell'Ufficio provinciale dei tesoro, per mezzo del sindaco, ai sensi dell'art. 378 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 821.

Testo vigente dal 24 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769~art3 · fonte del testo