Le partite di pensione provvisorie aperte in base agli articoli 9 e 12 possono essere pagate mediante procuratore, e con una delle facilitazioni consentite a norma del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, e del regolamento approvato con regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, e successive modificazioni. Peraltro le procure e le altre facilitazioni in precedenza esistenti, eventualmente risultanti dalla dichiarazione della parte, si intendono decadute e debbono quindi essere rinnovate nei modi prescritti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 dicembre 1950, n. 1097
1La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
Testo vigente dal 18 gennaio 1951
