[1]L'Opera di previdenza corrisponde un sussidio, fino al 180 anno di eta', agli orfani degli agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo la cessazione da questo e degli agenti in prova morti in attivita' di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale. I sussidi agli orfani sono:

[2]di L. 12.000 oppure di L. 9.600 all'anno per una persona; di L. 16.080 oppure di L. 12.480 all'anno per due persone; di L. 18.720 oppure di L. 14.400 all'anno per tre persone; di L. 21.120 oppure di L. 16.320 all'anno per quattro persone; di L. 23.520 oppure di L. 18.240 all'anno per cinque persone; di L. 26.160 oppure di L. 20.160 all'anno per sei persone; di L. 28.560 oppure di L. 22.080 all'anno per sette o piu' persone; a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi dieci gradi od a quelli dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210. ((L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra e' aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo della Amministrazione ferroviaria)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1955, n. 1225

1

La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.

Testo vigente dal 1 gennaio 1956

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1948 al 1 gennaio 1956. 7 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… dei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210. tolto: I aggiunto: L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra tolto: sono aumentati del 50% aggiunto: e' aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di tolto: Cassa aggiunto: Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo tolto: dell'Amministrazione aggiunto: della Amministrazione ferroviaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1955, n. 1225

    La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561~art4 · fonte del testo