Al compimento del 18° anno di eta', ai soli orfani di cui all'art. 4 del presente decreto, viene corrisposto una volta tanto un assegno di L. 10.000 quale concorso nelle spese per il completamento degli studi iniziati o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
