((L'Opera puo' conferire annualmente a carico della disponibilita', con norme di concorso da stabilirsi dal Comitato amministratore, assegni scolastici a favore degli orfani di cui all'art. 4, anche se non abbiano goduto del sussidio temporaneo per aver superato il 18° anno di eta' alla morte del padre, nonche' a favore di figli di agenti cessati dal servizio. "Al concorso agli assegni possono essere ammessi anche i figli di agenti in attivita' alle seguenti condizioni:
- 1)che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a Universita' o Istituti superiori o a corsi di perfezionamento;
- 2)che l'ammissione alle dette scuole o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a otto decimi;
- 3)che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle Universita' o di Istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;
- 4)che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente. "Il Comitato amministratore dell'Opera puo' prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie. Gli assegni scolastici possono essere concessi nelle misure seguenti: da lire 5000 a lire 9000 per le scuole elementari; da lire 8000 a lire 16.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti; da lire 14.000 a lire 25.000 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti; da lire 22.000 a lire 50.000 per le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1955, n. 1225
1La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.
Testo vigente dal 1 luglio 1953
