((L'Opera puo' conferire annualmente a carico della disponibilita', con norme di concorso da stabilirsi dal Comitato amministratore, assegni scolastici a favore degli orfani di cui all'art. 4, anche se non abbiano goduto del sussidio temporaneo per aver superato il 18° anno di eta' alla morte del padre, nonche' a favore di figli di agenti cessati dal servizio. "Al concorso agli assegni possono essere ammessi anche i figli di agenti in attivita' alle seguenti condizioni:

  • 1)che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a Universita' o Istituti superiori o a corsi di perfezionamento;
  • 2)che l'ammissione alle dette scuole o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a otto decimi;
  • 3)che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle Universita' o di Istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;
  • 4)che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente. "Il Comitato amministratore dell'Opera puo' prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie. Gli assegni scolastici possono essere concessi nelle misure seguenti: da lire 5000 a lire 9000 per le scuole elementari; da lire 8000 a lire 16.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti; da lire 14.000 a lire 25.000 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti; da lire 22.000 a lire 50.000 per le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1955, n. 1225

1

La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.

Testo vigente dal 1 luglio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1948 al 1 luglio 1953. 55 parole tolte, 53 parole aggiunte in 5 capoversi.

L'Opera puo' conferire annualmente a carico della disponibilita', con norme di concorso da stabilirsi dal Comitato amministratore, tolto: borse di studio aggiunto: assegni scolastici a favore degli orfani di cui all'art. 4, anche se non abbiano goduto tolto: il aggiunto: del sussidio temporaneo per tolto: avere aggiunto: aver superato il 18° anno di eta' alla morte del padre, nonche' a favore di figli di agenti cessati dal servizio.tolto: Al concorso alle borse aggiunto: "Al concorso agli assegni possono essere ammessi anche i figli di agenti in attivita' tolto: di servizio alle seguenti condizioni:

1) che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a tolto: universita' o istituti superiori e aggiunto: Universita' o Istituti superiori o a corsi di perfezionamento;

3) che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle tolto: universita' o di istituti aggiunto: Universita' o di Istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

4) che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non tolto: interiore aggiunto: inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente. aggiunto: "Il Comitato amministratore tolto: dell'opera aggiunto: dell'Opera puo' prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie. tolto: Le borse di studio possono essere concesse aggiunto: Gli assegni scolastici possono essere concessi nelle misure seguenti:

tolto: da L. 3200 a L. 6400 aggiunto: da lire 5000 a lire 9000 per le scuole elementari; da tolto: L. 5600 a L. 12. aggiunto: lire 8000 a lire 16.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti; da tolto: L. 8000 a L. 14.400 aggiunto: lire 14.000 a lire 25.000 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti; da tolto: L. 12.000 a L. 32. aggiunto: lire 22.000 a lire 50.000 per le tolto: universita' e istituti aggiunto: Universita' e gli Istituti di istruzione superiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1955, n. 1225

    La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561~art14 · fonte del testo