L'Opera provvede alla corresponsione di un assegno alimentare vitalizio alle seguenti persone di famiglia se riconosciute bisognose dal Comitato amministratore:

  • a)al padre che abbia compiuto il 60° anno di eta', oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attivita' di servizio ed in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per dieci anni, purche' risulti provato che erano a carico dell'agente all'atto della morte;
  • b)ai figli ed alle figlie nubili o vedove inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di eta' se siano stati provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale eta', ed al compimento del 18° anno, se abbiano goduto del solo sussidio temporaneo di cui al precedente art. 4, sempre-quando sussistano le condizioni dell'"a carico" e della inabilita', alla data della morte dell'agente. Per le figlie nubili orfane degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1 marzo 1920, resta in vigore la disposizione contenuta nella lettera c) del punto 3° dell'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 641;
  • c)ai fratelli e sorelle, nubili o vedove, di eta' superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza, quando sussista la condizione di anzianita' di servizio di cui alla lettera a) e quelle dell'"a carico" e della inabilita' alla data della morte dell'agente. Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai tigli ed alle figlie, ai fratelli ed alle sorelle nelle condizioni suddette, occorre la presentazione del certificato di moralita' e buona condotta, ed inoltre, per le figlie e sorelle, quello di stato libero;
  • d)alla vedova, finche' tale, di agente gia' in pensione o morto in attivita' di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durata del matrimonio contratto con l'agente. ((Per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai precedenti commi, ancorche residenti o domiciliate in luoghi diversi, gli assegni alimentari sono: lire 60.000 oppure lire 48.000 all'anno per una persona, lire 100.000 oppure lire 80.000 all'anno per due persone, lire 132.000 oppure lire 105.000 all'anno per tre persone, lire 152.000 oppure lire 120.000 all'anno per quattro o piu' persone; a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi, oppure a quello dei rimanenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1955, n. 1225

1

La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.

Testo vigente dal 1 luglio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1948 al 1 luglio 1953. 37 parole tolte, 49 parole aggiunte in 3 capoversi.

… pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durata del matrimonio contratto con l'agente. tolto: Gli aggiunto: Per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai precedenti commi, ancorche residenti o domiciliate in luoghi diversi, gli assegni alimentari sono:

tolto: di L. 30.000 oppure di L. 24. aggiunto: lire 60.000 oppure lire 48.000 all'anno per una personatolto: ; di L. 39.000 oppure di L. 33.aggiunto: , lire 100.000 oppure lire 80.000 all'anno per due personetolto: ; di L. 45.000 oppure di L. 39.aggiunto: , lire 132.000 oppure lire 105.000 all'anno per tre personetolto: ; di L. 51.000 oppure di L. 45.aggiunto: , lire 152.000 oppure lire 120.000 all'anno per quattro o piu' persone;

a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi tolto: dieci gradi od aggiunto: 10 gradi, oppure a quello dei rimanentitolto: , dei aggiunto: gradi indicati nei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1955, n. 1225

    La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561~art7 · fonte del testo