Agli agenti revocati dal servizio ed a quelli destituiti senza perdita del diritto alla pensione, l'indennita' di buonuscita viene corrisposta nella misura di tre quarti. L'indennita' stessa non spetta agli agenti che cessano dal servizio con provvedimento che comporti perdita del diritto alla pensione; tuttavia nei casi di agenti destituiti con perdita del diritto alla pensione, l'indennita' viene corrisposta in misura pari alla meta' a tutte le persone e con le stesse norme stabilite nel precedente art. 2.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
