Agli agenti revocati dal servizio ed a quelli destituiti senza perdita del diritto alla pensione, l'indennita' di buonuscita viene corrisposta nella misura di tre quarti. L'indennita' stessa non spetta agli agenti che cessano dal servizio con provvedimento che comporti perdita del diritto alla pensione; tuttavia nei casi di agenti destituiti con perdita del diritto alla pensione, l'indennita' viene corrisposta in misura pari alla meta' a tutte le persone e con le stesse norme stabilite nel precedente art. 2.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561~art3 · fonte del testo