Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi:

  • a)agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati;
  • b)agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio. Non si procede al rimborso delle ritenute ne' alla liquidazione della buonuscita:
  • a)agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale;
  • b)ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte. Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art40 · fonte del testo