L'Opera di previdenza ha facolta' di corrispondere nei limiti della disponibilita' e previo accertamento delle condizioni di bisogno, sussidi fino al 18 anno di eta' ad un numero ristretto di congiunti trovantisi nelle seguenti condizioni:
- a)discendenti di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati senza diritto a pensione per insufficiente durata di servizio e discendenti di agenti destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;
- b)discendenti di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati o destituiti provvisti di pensione, quando questa sia inferiore alle L. 30.000 annue, e discendenti di agenti destituiti la cui famiglia sia provvista di pensione inferiore alle L. 15.000 annue;
- c)fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo l'esonero. ((La misura di tali sussidi e' quella stabilita dall'art. 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1955, n. 1225
1La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.
Testo vigente dal 1 luglio 1953
