L'indennita' di buonuscita non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, rimane prescritta. I sussidi temporanei e gli assegni alimentari di cui agli articoli 4 e 7 decorrono dal primo del mese successivo a quello in cui avvenne la morte dell'agente. Ove siano richiesti, dopo un anno dalla morte dell'agente decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda. I sussidi temporanei e gli assegni alimentari facoltativi di cui agli articoli 5 e 8 decorrono dalla data stabilita di volta in volta dal Comitato amministratore. Il sussidio per morte dopo l'esonero di cui all'art. 12, non domandato entro due anni dalla data di morte del l'agente, resta prescritto.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561~art20 · fonte del testo