Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti dall'agente, ma non ai figli adottivi ne' agli affiliati. Gli adottivi e gli affiliati ed i discendenti previsti dal primo comma dell'art. 2, in quanto diano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi agli effetti della concessione degli assegni alimentari, fra i congiunti di cui alla lettera b) dell'art. 8.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
